Circolare 168

Applicazione LEGGE N. 159/2023 in materia di obbligo scolastico

Applicazione LEGGE N. 159/2023 in materia di obbligo scolastico

Si porta a conoscenza dei destinatari in indirizzo che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” che prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l’articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione di docenti e famiglie. 

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità.

  • È stato integralmente riscritto l’articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione) con l’articolo 12, comma 01, “Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione” in cui si ridefinisce la disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell’art. 12 della L. 159/2023: punto 4) 

Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. 

In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.” 

  • È stato introdotto nel codice penale l’articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi)
  • Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”. 

In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale senza giustificati motivi, in tutti gli ordini di scuola che rientrano nell’obbligo scolastico.

Nella speranza di aver fugato ogni dubbio sulla materia, si ribadisce che vige sempre l’obbligo di giustificazione dell’assenza.

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