Si porta a conoscenza che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, all’art. 5 c. 8 dispone: le ferie … spettanti al personale……non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Tale disposizione è stata integrata dalla L. 228/2012 nei termini che di seguito si riportano.
- Art. 1 c. 55: All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
- Art. 1 c. 56: Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Si invita pertanto formalmente il personale con contratto a tempo determinato in indirizzo a fruire del periodo di ferie spettante, mediante richiesta su Scuola digitale, in corrispondenza delle sospensioni delle lezioni e/o nel mese di giugno allorché non ci siano attività programmate.
Si ricorda che, al fine di ottemperare alle disposizioni normative sopra richiamate, in assenza di richiesta da parte del dipendente, vincolato con contratto a tempo determinato in indirizzo, i giorni di ferie maturati non potranno essere monetizzati e saranno attribuiti d’ufficio.
Ins. Fabio Belardi