Si invita il personale con contratto a tempo determinato in indirizzo a presentare domanda per la fruizione del periodo di ferie residue maturate, mediante richiesta su Scuola digitale entro il 28/05/2026.
Come da piano delle attività del personale docente, nei giorni dal 10/06/2026 al 30/06/2026, è previsto soltanto il Collegio dei Doceti il 29/06, nelle altre date non sono previste attività programmate per i docenti della Scuola Primaria e per i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado non impegnati negli esami di stato.
I docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado impegnati con l’esame di stato usufruiranno delle ferie residue nel mese di giugno nei giorni in cui siano privi di impegni.
Il personale ata con contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2026 potrà usufruire delle ferie residue nei giorni dal 09 al 30 giugno.
Si porta nuovamente a conoscenza delle SS.LL. che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, all’art. 5 c. 8 dispone: le ferie … spettanti al personale……non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Tale disposizione è stata integrata dalla L. 228/2012 nei termini che di seguito si riportano:
– Art. 1 c. 55: All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
– Art. 1 c. 56: Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Tenuto conto che la Corte di Cassazione, ha affermato che: ‘….. il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.’ (sent. 16715/24) così fornendo alla normativa nazionale – di cui
al D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012 e alla Legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 54, 55 e 56) – un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea (art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.), si rinnova con la presente la richiesta a tutto il personale docente a tempo determinato a produrre istanza di ferie da usufruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche e nei giorni nei quali non siano previsti impegni.
Tutti i giorni di ferie maturati relativi all’anno in corso devono essere fruiti entro il termine di scadenza del contratto.
In assenza della sollecitata domanda, si avvisano le SS.LL della perdita del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva.
Con la presente si considera espletato l’adempimento della scrivente di porre i docenti a T.D. in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, in caso diverso, della perdita del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Personale scolastico