Circolare 3

Libera professione

Disciplina delle incompatibilità, autorizzazione all'esercizio della libera professione e conferimento di incarichi extra-istituzionali – A.S. 2026-2027

Personale scolastico

Si richiama l’attenzione di tutto il personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato) sulle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e autorizzazione allo svolgimento di incarichi o libera professione.

  1. Quadro Normativo di Riferimento

In base al principio generale di esclusività del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione:

  • Art. 53, D.Lgs. 165/2001: stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previsti o preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.
  • Art. 508, D.Lgs. 297/1994: disciplina specificamente per il personale docente le condizioni di compatibilità con la funzione docente.
  1. Esercizio della Libera Professione (Personale Docente)

L’esercizio della libera professione per il personale docente è consentito solo previa formale autorizzazione del Dirigente Scolastico, subordinata al rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:

  1. Incompatibilità e decoro: l’attività svolta non deve recare pregiudizio al tempestivo, completo ed efficace adempimento dei doveri inerenti alla funzione docente (lezioni, attività collegiali, correzione elaborati, ecc.).
  2. Orario di servizio: la professione deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro e non deve interferire con le attività previste dal PTOF.
  3. Iscrizione ad Albi/Ordini: è richiesta la regolare iscrizione al relativo Albo od Ordine professionale, laddove prescritto dalla legge.
  4. Assenza di conflitto di interessi: l’attività non deve generare contrasti con gli interessi istituzionali dell’Istituto.
  1. Incarichi Retribuiti Esterni e Lezioni Private
  • Incarichi esterni: soggetti, pubblici o privati, che intendano conferire un incarico al dipendente devono richiedere o ottenere preventiva autorizzazione dall’Istituto. L’Amministrazione dispone di 30 giorni dalla ricezione per pronunciarsi. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni “a sanatoria” per attività già avviate.
  • Lezioni private: è fatto assoluto divieto ai docenti di impartire lezioni private ad alunni frequentanti il medesimo Istituto Scolastico. Nei confronti di alunni di altri istituti, lo svolgimento di lezioni private deve essere preventivamente comunicato al Dirigente Scolastico.
  1. Dipendenti con Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale (Part-Time   non superiore al 50%)

Per i lavoratori con prestazione oraria non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è consentito lo svolgimento di altre attività lavorative (subordinate o autonome), purché non in conflitto d’interessi con la Pubblica Amministrazione e previa formale comunicazione scritta.

  1. Modalità e Tempi per la Presentazione della Richiesta

I docenti interessati a svolgere la libera professione o ad assumere incarichi esterni durante l’A.S 2026-2027 sono tenuti a presentare richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico entro e non oltre il 30 Settembre, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’inizio della prestazione per gli incarichi in corso d’anno. L’attività potrà essere intrapresa esclusivamente a seguito del formale provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Scrivente.

  1. Regime Sanzionatorio

Si rammenta che lo svolgimento di attività o libere professioni in assenza di autorizzazione costituisce grave violazione dei doveri d’ufficio, soggetta a procedimento disciplinare e all’obbligo di versamento dei compensi percepiti nel fondo dell’Amministrazione (art. 53, c. 7, D.Lgs. 165/2001).

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