Si invita il personale in indirizzo a presentare domanda di ferie relativa all’a.s. in corso entro e non oltre il 30/05/2025, tramite segreteria digitale.
Il personale neo assunto con anzianità inferiore ai tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ha diritto a n. 30 giorni lavorativi di ferie, dopo tre anni di servizio il personale ha diritto a n. 32 giorni lavorativi di ferie.
Al computo dei giorni di ferie richiesti vanno sottratte le giornate già fruite nel corso dell’anno scolastico.
Ai fini del computo il sabato è considerato lavorativo e va pertanto conteggiato.
In ottemperanza al D.L. 6 luglio 2012 n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, all’art. 5 c. 8 che dispone la possibilità di monetizzare le ferie “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, si invita nuovamente il personale con contratto al termine delle attività didattiche o al 30 giugno 2025 a fare richiesta di fruizione delle ferie, in corrispondenza delle sospensioni delle lezioni e/o nel mese di giugno allorché non ci siano attività programmate.
Tenuto conto che la Corte di Cassazione, ha affermato che: ‘….. il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.’ (sent. 16715/24) così fornendo alla normativa nazionale – di cui
al D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012 e alla Legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 54, 55 e 56) – un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea (art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.), si rinnova con la presente la richiesta a tutto il personale docente a tempo determinato a produrre istanza di ferie da usufruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
In assenza della sollecitata domanda, si avvisano le SS.LL della perdita del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva.
Con la presente si considera espletato l’adempimento della scrivente di porre i docenti a T.D. in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Per il solo personale in regime di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali).
Per il personale con prestazione lavorativa in regime di part time orizzontale non avviene nessun riproporzionamento del monte ferie spettante.
Tutti i giorni di ferie e di festività soppresse maturati relativi all’anno in corso devono essere fruiti entro il 31/08/2024.
Ins. Fabio Belardi