Circolare 95

Ferie personale con contratto a TD

Ferie del personale con contratto a tempo determinato.

Personale scolastico

Si invita il personale con contratto a tempo determinato in indirizzo a fruire dei periodi di ferie maturate mediante richiesta su Scuola digitale, in corrispondenza delle sospensioni delle lezioni, anche al fine di godere del periodo di riposo.

A tal proposito si rammenta che, come da piano delle attività del personale docente e ata, nei giorni di sospensione delle attività didattiche non sono previste attività programmate.

 

L’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha cristallizzato l’obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione.

La ratio di tale disposizione è rinvenibile nelle superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica e, segnatamente, nell’inibizione della cd. monetizzazione delle ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro, che, pertanto, «non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi».

 

Successivamente, la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha novellato il comma 8 dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, inserendo una disciplina derogatoria in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi del quale «il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

 

Al fine di individuare i giorni di ferie spettanti, in primis, occorre menzionare come l’articolo 38, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dell’Istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021, riproducendo quanto già statuito dall’abrogato art. 19, comma 2, del precedente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, abbia sancito che «le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato» e, pertanto, potrà rilevarsi attraverso la seguente equazione: x (giorni di ferie dovuti): y (giorni durata contratto) = 30 : 360.

Nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro fosse superiore a 3 anni, anche in costanza di reiterati contratti di lavoro tempo determinato, i giorni di ferie complessivi sarebbero pari a 32.

 

In via generale, il personale deve fruire delle ferie dovute nel periodo di sospensione delle lezioni, art. 13 del CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007 e sono da ricomprendersi nei summenzionati giorni di ferie dovuti anche i giorni di festività soppresse, considerato che sono regolati dall’art. 14 del CCNL 2007, quali riposo da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell’attività didattica (cfr. Trib. Firenze 2.2.2022).

Con riferimento al periodo di godimento, l’art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012 dispone che «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali».

 

Con la presente circolare si intende ottemperare alle disposizioni che prevedono una adeguata informazione al personale, ricordando che in assenza di richiesta di ferie da parte del dipendente vincolato con contratto a tempo determinato come da normativa sopra richiamata, i giorni di ferie maturati non potranno essere monetizzati.

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